Art. 9.
(Attività di ottico).

      1. Resta ferma la figura professionale dell'esercente l'arte ausiliaria della professione

 

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sanitaria di ottico. L'ottico esercita la propria attività nei limiti stabiliti dal regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro della sanità 23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998, e successive modificazioni, osservando le modalità di collaborazione con il medico oculista e con l'optometrista.